IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                         Catasto dei rifiuti
 
   1. Il catasto dei  rifiuti,  di  cui  all'art.  3  della  legge  9
novembre  1988,  n.  475  e' realizzato per i sottoelencati rifiuti e
residui:
     a) rifiuti speciali;
     b)  rifiuti speciali di origine industriale e non, assimi labili
agli urbani;
     c) rifiuti tossici e nocivi;
     d) residui destinati al riutilizzo, cosi' come  individuati  dal
decreto-legge 10 marzo 1994, n. 169.