IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Catasto dei rifiuti 1. Il catasto dei rifiuti, di cui all'art. 3 della legge 9 novembre 1988, n. 475 e' realizzato per i sottoelencati rifiuti e residui: a) rifiuti speciali; b) rifiuti speciali di origine industriale e non, assimi labili agli urbani; c) rifiuti tossici e nocivi; d) residui destinati al riutilizzo, cosi' come individuati dal decreto-legge 10 marzo 1994, n. 169.