IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il quarto e il quinto comma dell'articolo 2 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18 e successive modifiche sono sostituiti dai seguenti: "Il rimborso forfettario fissato nel comma precedente non spetta quando il consigliere in relazione alla carica ricoperta usufruisce, per disposizione di legge o regolamento regionale, dell'autovettura di servizio. I consiglieri residenti nei comuni di cui al terzo comma, in alternativa al rimborso forfettario mensile delle spese ed alla diaria mensile forfettaria, possono optare entro il 15 gennaio di ogni anno per il trattamento di missione di cui all'articolo 3, primo comma, per recarsi dal comune di residenza al capoluogo di Regione. I consiglieri che usufruiscono dell'autovettura di servizio, in alternativa alla diaria mensile forfettaria, possono optare nel predetto termine per il trattamento di missione depurato della quota attinente al rimborso delle spese di viaggio. Il trattamento di missione, nei casi di cui al presente comma, puo' essere corrisposto, senza preventiva autorizzazione, per un massimo di venti giorni al mese. Per i componenti la giunta regionale il numero di venti giorni di cui al comma precedente comprende anche le missioni espletate all'interno del territorio regionale per ragioni di carica ricoperta. Ai consiglieri regionali, inoltre, compete l'abbonamento per la circolazione sulla rete autostradale". 2. All'articolo 2 della legge regionale 23 luglio 1973, n.18 e successive modifiche e' aggiunto il seguente comma: "Sull'indennita' di cui all'articolo 2, primo comma, e' ap plicata una decurtazione di lire 300.000 per ogni giornata di assenza alle sedute del consiglio e di lire 100.000 per ogni giornata di assenza alle sedute della giunta, dell'ufficio di presidenza e delle commissioni permanenti, non giustificate per ragioni di salute o connesse all'esercizio della carica ricoperta. In mancanza di comunicazione entro tre giorni, da parte del consigliere assente, del motivo della sua assenza al segretario dell'organo interessato, questi e' tenuto ad avvertire il dirigente competente ad emanare l'atto di liquidazione, che applica automaticamente la decurtazione".