IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  quarto  e  il  quinto  comma  dell'articolo  2 della legge
regionale  23  luglio  1973,  n.  18  e  successive  modifiche   sono
sostituiti dai seguenti:
   "Il  rimborso  forfettario fissato nel comma precedente non spetta
quando il consigliere in relazione alla carica ricoperta  usufruisce,
per  disposizione  di legge o regolamento regionale, dell'autovettura
di servizio.
   I consiglieri residenti nei comuni  di  cui  al  terzo  comma,  in
alternativa  al  rimborso  forfettario  mensile  delle  spese ed alla
diaria mensile forfettaria, possono optare entro  il  15  gennaio  di
ogni anno per il trattamento di missione di cui all'articolo 3, primo
comma, per recarsi dal comune di residenza al capoluogo di Regione. I
consiglieri   che   usufruiscono  dell'autovettura  di  servizio,  in
alternativa alla  diaria  mensile  forfettaria,  possono  optare  nel
predetto  termine per il trattamento di missione depurato della quota
attinente al rimborso delle  spese  di  viaggio.  Il  trattamento  di
missione, nei casi di cui al presente comma, puo' essere corrisposto,
senza  preventiva  autorizzazione,  per un massimo di venti giorni al
mese.
   Per i componenti la giunta regionale il numero di venti giorni  di
cui  al  comma  precedente  comprende  anche  le  missioni  espletate
all'interno del territorio regionale per ragioni di carica ricoperta.
   Ai consiglieri regionali, inoltre, compete  l'abbonamento  per  la
circolazione sulla rete autostradale".
   2.  All'articolo  2  della  legge regionale 23 luglio 1973, n.18 e
successive modifiche e' aggiunto il seguente comma:
   "Sull'indennita' di cui all'articolo 2, primo comma, e' ap plicata
una decurtazione di lire 300.000 per ogni giornata  di  assenza  alle
sedute  del  consiglio e di lire 100.000 per ogni giornata di assenza
alle  sedute  della  giunta,  dell'ufficio  di  presidenza  e   delle
commissioni  permanenti,  non  giustificate  per  ragioni di salute o
connesse  all'esercizio  della  carica  ricoperta.  In  mancanza   di
comunicazione entro tre giorni, da parte del consigliere assente, del
motivo  della  sua  assenza  al  segretario  dell'organo interessato,
questi e' tenuto ad avvertire  il  dirigente  competente  ad  emanare
l'atto di liquidazione, che applica automaticamente la decurtazione".