IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. I s t i t u z i o n e 1. Il comitato regionale di controllo, istituito ai sensi dell'articolo 130 della Costituzione, ha sede nel comune capoluogo di regione. 2. Il comitato regionale e' costituito con decreto del presidente della giunta regionale che nomina i componenti e ne dispone la seduta di insediamento.