IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        I s t i t u z i o n e
 
   1.   Il  comitato  regionale  di  controllo,  istituito  ai  sensi
dell'articolo 130 della Costituzione, ha sede nel comune capoluogo di
regione.
   2. Il comitato regionale e' costituito con decreto del  presidente
della giunta regionale che nomina i componenti e ne dispone la seduta
di insediamento.