IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  All'articolo  2  della  legge  regionale 29 giugno 1993, n. 17
aggiungere il seguente comma 3:
   "3. Il rimborso valutato sul danno o sul ripristino accertato  dal
gruppo  di lavoro di cui all'articolo 4, comma 3, e' concesso anche a
chi  rinnova  o  sostituisce  attrezzature,  impianti  strumentali  e
tecnologici,  rinnova  arredi,  reintegra  scorte  di  magazzino, ivi
comprese le materie prime, semilavorati e prodotti  finiti  in  conto
deposito  o  in  conto  lavorazione  anche  se diversi, in tipologia,
qualita', modelli, marca e marchio, da quelli danneggiati".
   2. All'articolo 5, comma  4,  della  legge  regionale  17/1993  le
parole  "hanno cessato l'attivita' e che non intendono realizzare gli
interventi" sono sostituite con le parole "hanno cessato  l'attivita'
o che non intendono realizzare gli interventi".
   3.  All'articolo  5,  comma  5, della legge regionale 17/1993 sono
soppresse le parole "e comunque non superiore a lire 300 milioni".
   4. All'articolo 5 della legge regionale 17/1993 dopo  il  comma  5
sono aggiunti i seguenti commi:
   "6.  Gli  enti  delegati  possono erogare un ulteriore acconto del
dieci per cento sulla base dei criteri stabiliti al comma 5  e  sulla
base  dell'ammontare  del  danno  o  del  ripristino riconosciuto dal
gruppo di lavoro di cui all'articolo 4, comma 3.
   7. Gli anticipi sono estesi a tutti i soggetti  beneficiari  della
presente  legge,  purche'  l'ammontare del danno o del ripristino sia
stato riconosciuto dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 4,  comma
3".
   5.  All'articolo 6, comma 1, della legge regionale 17/1993 dopo le
parole "abitazioni private" sono aggiunte  le  parole  "compresi  gli
studi adibiti all'esercizio di arti e professioni".
   6.  All'articolo  6  della  legge regionale 17/1993, il comma 2 e'
abrogato.
   7. All'articolo 6 della legge regionale  17/1993  il  comma  3  e'
sostituito dal seguente:
   "3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo i criteri
e le modalita' stabiliti dalla delibera del consiglio regionale n. 85
del  12  maggio  1992,  come  modificata  dall'allegato alla presente
legge".