IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. All'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 1993, n. 17 aggiungere il seguente comma 3: "3. Il rimborso valutato sul danno o sul ripristino accertato dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 4, comma 3, e' concesso anche a chi rinnova o sostituisce attrezzature, impianti strumentali e tecnologici, rinnova arredi, reintegra scorte di magazzino, ivi comprese le materie prime, semilavorati e prodotti finiti in conto deposito o in conto lavorazione anche se diversi, in tipologia, qualita', modelli, marca e marchio, da quelli danneggiati". 2. All'articolo 5, comma 4, della legge regionale 17/1993 le parole "hanno cessato l'attivita' e che non intendono realizzare gli interventi" sono sostituite con le parole "hanno cessato l'attivita' o che non intendono realizzare gli interventi". 3. All'articolo 5, comma 5, della legge regionale 17/1993 sono soppresse le parole "e comunque non superiore a lire 300 milioni". 4. All'articolo 5 della legge regionale 17/1993 dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi: "6. Gli enti delegati possono erogare un ulteriore acconto del dieci per cento sulla base dei criteri stabiliti al comma 5 e sulla base dell'ammontare del danno o del ripristino riconosciuto dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 4, comma 3. 7. Gli anticipi sono estesi a tutti i soggetti beneficiari della presente legge, purche' l'ammontare del danno o del ripristino sia stato riconosciuto dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 4, comma 3". 5. All'articolo 6, comma 1, della legge regionale 17/1993 dopo le parole "abitazioni private" sono aggiunte le parole "compresi gli studi adibiti all'esercizio di arti e professioni". 6. All'articolo 6 della legge regionale 17/1993, il comma 2 e' abrogato. 7. All'articolo 6 della legge regionale 17/1993 il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo i criteri e le modalita' stabiliti dalla delibera del consiglio regionale n. 85 del 12 maggio 1992, come modificata dall'allegato alla presente legge".