IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dalla
legge 17 maggio 1983, n. 217, disciplina le strutture  ricettive  non
regolamentate  dalla  legge  regionale  5  dicembre 1984, n. 40 ed in
particolare:
     a) country-houses;
     b) case per ferie e ostelli per la gioventu';
     c) rifugi alpini ed escursionistici;
     d) bivacchi fissi;
     e) esercizi di affittacamere;
     f) case ed appartamenti per vacanze;
     g) alloggi agrituristici.