IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, disciplina le strutture ricettive non regolamentate dalla legge regionale 5 dicembre 1984, n. 40 ed in particolare: a) country-houses; b) case per ferie e ostelli per la gioventu'; c) rifugi alpini ed escursionistici; d) bivacchi fissi; e) esercizi di affittacamere; f) case ed appartamenti per vacanze; g) alloggi agrituristici.