IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  Regione, per le finalita' di cui agli articoli 5 e 7 dello
Statuto,   disciplina   l'esercizio   delle    funzioni    attribuite
dall'articolo  14  della  legge  23 dicembre 1978, n. 833 alle unita'
sanitarie locali in materia di medicina dello sport e di tutela delle
attivita' sportive e di educazione sanitaria motoria  sportiva  quale
strumento  dello  stato  di  salute,  di  prevenzione  di  situazioni
patologiche, per favorire un  efficace  sviluppo  psico-fisico  della
persona  e  per  prevenire  alterazioni  e danni fisici connessi allo
svolgimento di attivita' sportive.
   2. Le prestazioni effettuate ai sensi  e  per  gli  effetti  della
presente  legge  sono  regolamentate  secondo le normative vigenti in
materia di tickets sanitari.