IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, per le finalita' di cui agli articoli 5 e 7 dello Statuto, disciplina l'esercizio delle funzioni attribuite dall'articolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 alle unita' sanitarie locali in materia di medicina dello sport e di tutela delle attivita' sportive e di educazione sanitaria motoria sportiva quale strumento dello stato di salute, di prevenzione di situazioni patologiche, per favorire un efficace sviluppo psico-fisico della persona e per prevenire alterazioni e danni fisici connessi allo svolgimento di attivita' sportive. 2. Le prestazioni effettuate ai sensi e per gli effetti della presente legge sono regolamentate secondo le normative vigenti in materia di tickets sanitari.