IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la L.R. 2 giugno 1992, n. 22, concernente "Norme per la promozione e il sostegno della famiglia e della persona"; Su conforme deliberazione del Consiglio regionale n. 200 del 20 luglio 1994, annullata parzialmente dalla Commissione statale di controllo; Visto l'art. 51 dello Statuto regionale; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Disposizioni generali 1. In conformita' a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 2 giugno 1992, n. 22 recante norme per la promozione e il sostegno della famiglia e della persona, di seguito denominata "legge", il presente regolamento disciplina i criteri di ammissibilita' alle agevolazioni di cui al medesimo articolo.