IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
   Vista la L.R. 2 giugno 1992, n.  22,  concernente  "Norme  per  la
promozione e il sostegno della famiglia e della persona";
   Su  conforme  deliberazione  del Consiglio regionale n. 200 del 20
luglio 1994, annullata  parzialmente  dalla  Commissione  statale  di
controllo;
   Visto l'art. 51 dello Statuto regionale;
 
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Disposizioni generali
 
   1.  In  conformita' a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 15
della legge regionale 2 giugno 1992,  n.  22  recante  norme  per  la
promozione  e  il sostegno della famiglia e della persona, di seguito
denominata "legge", il presente regolamento disciplina i  criteri  di
ammissibilita' alle agevolazioni di cui al medesimo articolo.