IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Ai fini della concessione dei contributi regionali per interventi di edilizia agevolata a favore dei soggetti di cui alla lettera a) dell'art. 2 della legge regionale 17 dicembre 1993, n. 31, e' autorizzato l'ulteriore limite di impegno annuale di lire 2.000 milioni, avente durata diciottennale, con decorrenza dall'anno 1994 e termine nell'anno 2011, comportante la spesa complessiva di lire 36.000 milioni. 2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 si provvede come segue: a) per l'anno 1994 mediante utilizzo dell'importo di lire 2.000 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa di detto anno, riducendo nel contempo l'accantonamento della partita 2 dell'elenco 2 per lire 2.000 milioni; b) per gli anni 1995-1996 mediante equivalente riduzione dello stanziamento riscritto ai fini del bilancio pluriennale 1994/1996 a carico del capitolo 5100201 all'uopo utilizzando la proiezione per i detti anni dell'accantonamento della partita 2 dell'elenco 2; c) per gli anni 1997-2011 mediante impiego delle assegnazioni che saranno disposte a favore della Regione a titolo di ripartizione delle disponibilita' dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281; d) le somme occorrenti per il pagamento delle spese previste dal comma 1 sono iscritte per l'anno 1994 sul capitolo di nuova istituzione 2213224 con la seguente denominazione "Integrazione contributi statali per interventi di edilizia agevolata convenzionata - Rifinanziamento legge regionale n. 31/1993, art. 3, comma 1; per gli anni successivi le somme saranno poste a carico dei capitoli corrispondenti.