IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  Ai  fini  della  concessione  dei  contributi  regionali   per
interventi  di  edilizia  agevolata a favore dei soggetti di cui alla
lettera a) dell'art. 2 della legge regionale 17 dicembre 1993, n. 31,
e' autorizzato l'ulteriore limite di impegno annuale  di  lire  2.000
milioni, avente durata diciottennale, con decorrenza dall'anno 1994 e
termine  nell'anno  2011,  comportante  la  spesa complessiva di lire
36.000 milioni.
   2. Alla copertura degli oneri derivanti  dalle  autorizzazioni  di
spesa di cui al comma 1 si provvede come segue:
     a)  per l'anno 1994 mediante utilizzo dell'importo di lire 2.000
milioni degli stanziamenti di competenza  e  di  cassa  del  capitolo
5100201  dello  stato  di  previsione  della  spesa  di  detto  anno,
riducendo nel contempo l'accantonamento della partita 2 dell'elenco 2
per lire 2.000 milioni;
     b) per gli anni 1995-1996 mediante equivalente  riduzione  dello
stanziamento  riscritto  ai fini del bilancio pluriennale 1994/1996 a
carico del capitolo 5100201 all'uopo utilizzando la proiezione per  i
detti anni dell'accantonamento della partita 2 dell'elenco 2;
     c)  per  gli  anni 1997-2011 mediante impiego delle assegnazioni
che saranno disposte a favore della Regione a titolo di  ripartizione
delle disponibilita' dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
      d)  le  somme  occorrenti per il pagamento delle spese previste
dal comma 1 sono iscritte per  l'anno  1994  sul  capitolo  di  nuova
istituzione  2213224  con  la  seguente  denominazione  "Integrazione
contributi statali per interventi di edilizia agevolata convenzionata
- Rifinanziamento legge regionale n. 31/1993, art. 3,  comma  1;  per
gli  anni  successivi  le  somme  saranno poste a carico dei capitoli
corrispondenti.