IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. 1. L'art. 6 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 18 e' cosi' sostituito: "1. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1 dell'art. 3, e' autorizzata la spesa complessiva di L. 1.666.500.000 comprensiva dell'importo dei contributi gia' concessi pari a L. 166.500.000. La somma e' destinata alla erogazione dei contributi a favore dei pescatori singoli o associati, cooperative e loro consorzi, che effettuano la pesca di molluschi bivalvi e con reti a traino e da posta. 2. Le somme occorrenti per il pagamento degli ulteriori contributi da concedere di cui al comma 1, pari a lire 1.500 milioni, risultano iscritte a carico del capitolo 3261107 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1994".