IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'art.  6 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 18 e' cosi'
sostituito:
   "1. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1  dell'art.
3,   e'   autorizzata   la  spesa  complessiva  di  L.  1.666.500.000
comprensiva dell'importo dei  contributi  gia'  concessi  pari  a  L.
166.500.000.  La  somma e' destinata alla erogazione dei contributi a
favore  dei  pescatori  singoli  o  associati,  cooperative  e   loro
consorzi,  che  effettuano la pesca di molluschi bivalvi e con reti a
traino e da posta.
   2. Le somme occorrenti per il pagamento degli ulteriori contributi
da concedere di cui al comma 1, pari a lire 1.500 milioni,  risultano
iscritte  a  carico  del  capitolo  3261107 dello stato di previsione
della spesa del bilancio per l'esercizio 1994".