IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
              Finalita' della formazione professionale
 
   1.  La  regione  Toscana,  nell'ambito  dei principi fissati dalla
legislazione nazionale, disciplina con la presente legge le attivita'
di formazione professionale, con esclusione di quella  relativa  agli
operatori sanitari.
   2.  La formazione professionale e' servizio di interesse pubblico,
opera  nel  contesto  della  programmazione   economico-sociale   per
contribuire   a   rendere   effettivo,  in  attuazione  dei  principi
costituzionali, il diritto  al  lavoro  ed  alla  sua  libera  scelta
favorendo  la  crescita  della  cultura professionale, e si qualifica
come strumento  collegato  alla  evoluzione  dell'organizzazione  del
lavoro e funzionale ad una politica attiva dell'impiego.
   3. Gli interventi di formazione professionale sono finalizzati:
     a)  alla  qualificazione  e  specializzazione professionale, per
l'inserimento  in  attivita'  lavorative,  dei  giovani  che  abbiamo
assolto  l'obbligo  scolastico  o  ne  siano  stati prosciolti ovvero
abbiano  conseguito  un   diploma   di   qualifica,   di   maturita',
universitario o di laurea;
     b)   alla   qualificazione,  riqualificazione  e  riconversione,
nonche'   all'aggiornamento,   specializzazione   e   perfezionamento
professionale    dei    lavoratori   dipendenti   ad   ogni   livello
tecnico-professionale,   anche   nell'ambito    di    contratti    di
apprendistato,  di  formazione  e  lavoro e di altri rapporti a causa
mista;
     c)  alla  qualificazione,  riqualificazione,   riconversione   e
all'aggiornamento,  specializzazione  e perfezionamento professionale
dei  lavoratori  autonomi  e  loro  coadiutori,  degli  imprenditori,
dirigenti e soci di imprese e di cooperative;
     d)  alla  preparazione  ed  all'aggiornamento  professionale dei
quadri e degli operatori delle associazioni di volontariato od aventi
finalita' di servizio sociale, dei componenti gli  organismi  per  le
pari opportunita' e dei soggetti coinvolti in rapporti di partneriato
e di dialogo sociale europeo, ai sensi delle vigenti norme regionali,
statali e dell'Unione europea;
     e)   alla   qualificazione,  riqualificazione,  aggiornamento  e
specializzazione dei formatori e degli altri operatori di strutture e
di servizi, pubblici  e  privati,  di  formazione  professionale,  di
orientamento   e   di  promozione  e  sostegno  delle  politiche  per
l'occupazione, che  concorrono  alla  realizzazione  degli  obiettivi
della programmazione regionale;
     f)  alla costituzione ed al mantenimento delle condizioni idonee
a favorire l'autonoma scelta professionale dei giovani, l'inserimento
o reinserimento lavorativo dei cittadini  privi  di  occupazione,  lo
sviluppo  professionale  e  la mobilita' dei lavoratori in attivita',
anche mediante percorsi  di  alternanza  tra  istruzione,  formazione
professionale e lavoro in una prospettiva in formazione continua.
   4. Nell'ambito e per i fini di cui al presente articolo la Regione
istituisce  ed  attua, riconosce o autorizza iniziative di formazione
professionale organicamente progettate, promuove e realizza attivita'
di  informazione  e  sensibilizzazione,  documentazione,  ricerca   e
sperimentazione,  assistenza  tecnica,  anche  nel  quadro  di azioni
coordinate o integrate  con  altre  misure  di  politica  attiva  per
l'impiego.