IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' della formazione professionale 1. La regione Toscana, nell'ambito dei principi fissati dalla legislazione nazionale, disciplina con la presente legge le attivita' di formazione professionale, con esclusione di quella relativa agli operatori sanitari. 2. La formazione professionale e' servizio di interesse pubblico, opera nel contesto della programmazione economico-sociale per contribuire a rendere effettivo, in attuazione dei principi costituzionali, il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta favorendo la crescita della cultura professionale, e si qualifica come strumento collegato alla evoluzione dell'organizzazione del lavoro e funzionale ad una politica attiva dell'impiego. 3. Gli interventi di formazione professionale sono finalizzati: a) alla qualificazione e specializzazione professionale, per l'inserimento in attivita' lavorative, dei giovani che abbiamo assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti ovvero abbiano conseguito un diploma di qualifica, di maturita', universitario o di laurea; b) alla qualificazione, riqualificazione e riconversione, nonche' all'aggiornamento, specializzazione e perfezionamento professionale dei lavoratori dipendenti ad ogni livello tecnico-professionale, anche nell'ambito di contratti di apprendistato, di formazione e lavoro e di altri rapporti a causa mista; c) alla qualificazione, riqualificazione, riconversione e all'aggiornamento, specializzazione e perfezionamento professionale dei lavoratori autonomi e loro coadiutori, degli imprenditori, dirigenti e soci di imprese e di cooperative; d) alla preparazione ed all'aggiornamento professionale dei quadri e degli operatori delle associazioni di volontariato od aventi finalita' di servizio sociale, dei componenti gli organismi per le pari opportunita' e dei soggetti coinvolti in rapporti di partneriato e di dialogo sociale europeo, ai sensi delle vigenti norme regionali, statali e dell'Unione europea; e) alla qualificazione, riqualificazione, aggiornamento e specializzazione dei formatori e degli altri operatori di strutture e di servizi, pubblici e privati, di formazione professionale, di orientamento e di promozione e sostegno delle politiche per l'occupazione, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale; f) alla costituzione ed al mantenimento delle condizioni idonee a favorire l'autonoma scelta professionale dei giovani, l'inserimento o reinserimento lavorativo dei cittadini privi di occupazione, lo sviluppo professionale e la mobilita' dei lavoratori in attivita', anche mediante percorsi di alternanza tra istruzione, formazione professionale e lavoro in una prospettiva in formazione continua. 4. Nell'ambito e per i fini di cui al presente articolo la Regione istituisce ed attua, riconosce o autorizza iniziative di formazione professionale organicamente progettate, promuove e realizza attivita' di informazione e sensibilizzazione, documentazione, ricerca e sperimentazione, assistenza tecnica, anche nel quadro di azioni coordinate o integrate con altre misure di politica attiva per l'impiego.