IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   Dopo il quinto comma dell'art. 6 della legge regionale  11  luglio
1994, n. 50 e' aggiunto il seguente sesto comma:
   "6.   La   giunta   regionale,   al   solo   fine   di  consentire
l'accelerazione  delle  procedure  di  gara,  puo',  previa  apposita
convenzione  che  disciplini le modalita' di restituzione, anticipare
la quota di cofinanziamento  a  carico  delle  altre  amministrazioni
firmatarie dell'accordo di programma di cui all'art. 5".
   La  presente  legge  e'  pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Toscana.
   La  presente  legge  e'  dichiarata  urgente ai sensi dell'art. 28
dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione ed entra  in  vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.
    Firenze, 31 Agosto 1994
 
                               FRATINI
          (incaricato con D.P.G.R. 18 giugno 1993, n. 340)
 
   La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 25
luglio  1994  ed  e'  stata vistata dal Commissario del Governo il 27
agosto 1994.