IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Dopo il quinto comma dell'art. 6 della legge regionale 11 luglio 1994, n. 50 e' aggiunto il seguente sesto comma: "6. La giunta regionale, al solo fine di consentire l'accelerazione delle procedure di gara, puo', previa apposita convenzione che disciplini le modalita' di restituzione, anticipare la quota di cofinanziamento a carico delle altre amministrazioni firmatarie dell'accordo di programma di cui all'art. 5". La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, 31 Agosto 1994 FRATINI (incaricato con D.P.G.R. 18 giugno 1993, n. 340) La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 25 luglio 1994 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 27 agosto 1994.