IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  All'art. 2 della legge regionale 10 giugno 1993, n. 37 secondo
comma primo capoverso, dopo la parola "agricole" vengono aggiunte  le
parole:  "e  la  riqualificazione  del  territorio  nonche' la tutela
dell'ambiente  attraverso   la   razionale   gestione   della   fauna
selvatica".
   2.  All'art.  2,  della  legge  regionale  10 giugno 1993, n. 37 2
comma, lett. c), aggiungere:  "nonche'  sugli  aspetti  produttivi  e
sanitari della fauna selvatica".