IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. All'art. 2 della legge regionale 10 giugno 1993, n. 37 secondo comma primo capoverso, dopo la parola "agricole" vengono aggiunte le parole: "e la riqualificazione del territorio nonche' la tutela dell'ambiente attraverso la razionale gestione della fauna selvatica". 2. All'art. 2, della legge regionale 10 giugno 1993, n. 37 2 comma, lett. c), aggiungere: "nonche' sugli aspetti produttivi e sanitari della fauna selvatica".