(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 44
                       del 21 settembre 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. La presente legge, in attuazione di quanto stabilito  dall'art.
24 dello statuto, al fine di consentire il miglioramento dell'offerta
turistico-ricettiva   e  l'adeguamento  delle  aziende  ricettive  in
attivita' ai requisiti richiesti dalla vigente normativa regionale di
classificazione  degli  esercizi,  dispone   la   concessione   delle
provvidenze  finanziarie  di  cui  all'art. 3 a favore dei titolari o
gestori di imprese turistiche private singole o associate.