(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 44 del 21 settembre 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 24 dello statuto, al fine di consentire il miglioramento dell'offerta turistico-ricettiva e l'adeguamento delle aziende ricettive in attivita' ai requisiti richiesti dalla vigente normativa regionale di classificazione degli esercizi, dispone la concessione delle provvidenze finanziarie di cui all'art. 3 a favore dei titolari o gestori di imprese turistiche private singole o associate.