IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Disposizioni generali 1. La Regione esercita, nell'ambito del proprio territorio, il controllo sugli atti dei Comuni, delle Province, dei Consorzi, delle Unioni di Comuni e delle Comunita' Montane. 2. La Regione esercita altresi' il controllo sugli atti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, degli Enti cui e' affidata la gestione delle aree protette, ai sensi della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394), delle Assemblee delle Associazioni dei Comuni in materia socio assistenziale, ai sensi della legge regionale 22 luglio 1992, n. 37 (Disposizioni in merito all'Organo regionale di controllo), e degli altri Enti locali. 3. Il controllo e' esercitato, nelle forme e nei modi indicati nella presente legge, dal Comitato regionale di controllo istituito a norma dell'articolo 2. 4. All'Organo predetto puo' essere attribuito il controllo sugli atti degli Enti strumentali o dipendenti dalla Regione.