IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Disposizioni generali
 
   1.  La  Regione  esercita,  nell'ambito del proprio territorio, il
controllo sugli atti dei Comuni, delle Province, dei Consorzi,  delle
Unioni di Comuni e delle Comunita' Montane.
   2.  La  Regione  esercita  altresi'  il controllo sugli atti delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, degli Enti cui  e'
affidata  la  gestione  delle  aree  protette,  ai  sensi della legge
regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in
materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990,  n.  142  ed  alla
legge  6  dicembre  1991, n. 394), delle Assemblee delle Associazioni
dei Comuni in materia  socio  assistenziale,  ai  sensi  della  legge
regionale  22  luglio  1992, n. 37 (Disposizioni in merito all'Organo
regionale di controllo), e degli altri Enti locali.
   3. Il controllo e' esercitato, nelle forme  e  nei  modi  indicati
nella presente legge, dal Comitato regionale di controllo istituito a
norma dell'articolo 2.
   4.  All'Organo  predetto puo' essere attribuito il controllo sugli
atti degli Enti strumentali o dipendenti dalla Regione.