IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Ambiti territoriali 1. Sono istituite, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, n. 12 Unita' Sanitarie Locali quali Aziende dotate di personalita' giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, secondo gli ambiti territoriali di cui all'allegato A). 2. Le Aziende Unita' Sanitarie Locali sono istituite con decreto del Presidente della Giunta Regionale. 3. Sono sedi delle Unita' Sanitarie Locali i capoluoghi di Provincia. Le altre Sedi sono deliberate dalla Giunta regionale, sentite le Province interessate e l'A.N.C.I. regionale, nel quadro della loro articolazione in distretti, prima dell'immissione nelle funzioni del Direttore Generale e, comunque non oltre il 30 giugno 1994.