IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Ambiti territoriali
 
   1.  Sono istituite, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, n.
12 Unita' Sanitarie  Locali  quali  Aziende  dotate  di  personalita'
giuridica   pubblica,  di  autonomia  organizzativa,  amministrativa,
patrimoniale, contabile, gestionale e  tecnica,  secondo  gli  ambiti
territoriali di cui all'allegato A).
   2.  Le  Aziende Unita' Sanitarie Locali sono istituite con decreto
del Presidente della Giunta Regionale.
   3. Sono  sedi  delle  Unita'  Sanitarie  Locali  i  capoluoghi  di
Provincia.  Le  altre  Sedi  sono  deliberate dalla Giunta regionale,
sentite le Province interessate e l'A.N.C.I.  regionale,  nel  quadro
della  loro  articolazione  in distretti, prima dell'immissione nelle
funzioni del Direttore Generale e, comunque non oltre  il  30  giugno
1994.