IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                 Oggetto e titolarita' del controllo
 
   1. La Regione, ai  sensi  del  primo  comma  dell'art.  130  della
Costituzione  e  dell'art.  20  dello  Statuto, esercita il controllo
sugli atti dei Comuni, delle Province e degli altri Enti locali.
   2. Il controllo di cui al precedente comma 1 e' esercitato  da  un
organo  regionale,  istituito  ai  sensi  della  presente  legge,  in
conformita' con le disposizioni della legge 8  giugno  1990,  n.  142
"Ordinamento delle autonomie locali".
   3.  La  Regione  esercita,  altresi', il controllo di legittimita'
sugli atti degli altri Enti regionali secondo le modalita'  stabilite
nel Titolo V della presente legge.