IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Oggetto e titolarita' del controllo 1. La Regione, ai sensi del primo comma dell'art. 130 della Costituzione e dell'art. 20 dello Statuto, esercita il controllo sugli atti dei Comuni, delle Province e degli altri Enti locali. 2. Il controllo di cui al precedente comma 1 e' esercitato da un organo regionale, istituito ai sensi della presente legge, in conformita' con le disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali". 3. La Regione esercita, altresi', il controllo di legittimita' sugli atti degli altri Enti regionali secondo le modalita' stabilite nel Titolo V della presente legge.