IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. In attuazione del comma 4- ter  dell'art.  15  della  legge  19
marzo  1990,  n.  55,  introdotto  dall'art. 1 della legge 18 gennaio
1992, n. 16 e sostituito dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1994,  n.
30, al Presidente della Giunta regionale, agli Assessori regionali ed
ai  Consiglieri  regionali  nei  cui  confronti sia stato disposto la
sospensione di diritto dalla  carica,  ai  sensi  del  comma  4-  bis
dell'art.  15  della  legge  19  marzo  1990,  n. 55, come sostituito
dall'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, e'  corrisposto,  per
il  periodo  di  durata  del provvedimento di sospensione, un assegno
pari all'indennita'  di  carica  di  cui  al  comma  1,  lettera  e),
dell'art. 1 della legge regionale 25 febbraio 1972, n. 4 e successive
modificazioni, ridotta del 15%.