IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. In attuazione del comma 4- ter dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e sostituito dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, al Presidente della Giunta regionale, agli Assessori regionali ed ai Consiglieri regionali nei cui confronti sia stato disposto la sospensione di diritto dalla carica, ai sensi del comma 4- bis dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, e' corrisposto, per il periodo di durata del provvedimento di sospensione, un assegno pari all'indennita' di carica di cui al comma 1, lettera e), dell'art. 1 della legge regionale 25 febbraio 1972, n. 4 e successive modificazioni, ridotta del 15%.