IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 3 della legge regionale 25 febbraio 1972, n. 4 e' cosi' modificato: "1. L'Ufficio di Presidenza e' delegato ad operare una trattenuta pari a L. 200.000 sull'indennita' di cui al punto e) dell'art. 1 per ogni giornata di assenza dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni, salvo che l'assenza sia riferibile ai casi previsti per il congedo a norma del Regolamento del Consiglio".