IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'art. 3 della legge regionale 25 febbraio 1972, n. 4 e' cosi'
modificato:
   "1. L'Ufficio di Presidenza e' delegato ad operare una  trattenuta
pari  a L. 200.000 sull'indennita' di cui al punto e) dell'art. 1 per
ogni  giornata  di  assenza  dalle  sedute  del  Consiglio  e   delle
Commissioni,  salvo che l'assenza sia riferibile ai casi previsti per
il congedo a norma del Regolamento del Consiglio".