IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Dipartimento del Presidente della Giunta provinciale 1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e' cosi' sostituito: "2. Il Presidente della Giunta provinciale puo' istituire un apposito dipartimento per le ripartizioni poste alle sue dipendenze e non raggruppate nella direzione generale a norma dell'articolo 4, comma 1".