IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
        Dipartimento del Presidente della Giunta provinciale
 
   1.  Il  comma  2 dell'articolo 5 della legge provinciale 23 aprile
1992, n. 10, e' cosi' sostituito:
   "2. Il Presidente  della  Giunta  provinciale  puo'  istituire  un
apposito dipartimento per le ripartizioni poste alle sue dipendenze e
non  raggruppate  nella  direzione  generale a norma dell'articolo 4,
comma 1".