IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 e' cosi' sostituito: "Il concorso regionale negli interessi sui mutui della durata non inferiore ad anni dieci, e' concesso in conformita' dell'articolo 5 della presente legge ed alle disposizioni previste all'articolo 5 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 3".