IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
           Modifica dell'articolo 2 della legge regionale
                       5 novembre 1979, n. 85
 
   1.  Il  secondo  comma  dell'articolo  2  della  legge regionale 5
novembre 1979, n. 85 e' cosi' sostituito:
   "Il concorso regionale negli interessi sui mutui della durata  non
inferiore  ad  anni dieci, e' concesso in conformita' dell'articolo 5
della presente legge ed alle  disposizioni  previste  all'articolo  5
della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 3".