IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Per la realizzazione degli interventi di potenziamento, adeguamento e ammodernamento della rete stradale del Veneto con priorita' a quelli previsti nel piano decennale della viabilita' di grande comunicazione dell'ANAS di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 531 e nel conseguente piano attuativo triennale 1994-1996 e successivi aggiornamenti, nonche' nelle convenzioni stipulate dalla Regione con l'ANAS nell'ambito delle attivita' di cui alla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39, la Giunta regionale e' autorizzata a finanziare in tutto od in parte, direttamente o avvalendosi delle provincie, dei comuni e delle comunita' montane, le relative spese per la progettazione ivi comprese le indagini geologiche, geognostiche, la valutazione di impatto ambientale ed ogni altra rilevazione o indagine utile.