IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Disposizioni sugli attuali rapporti a tempo determinato per personale con funzioni di docenza 1. In sostituzione dell'applicazione dell'articolo 4- bis della legge 19 luglio 1993, n. 236, in connessione alla revisione del ruolo della formazione professionale, il rapporto di lavoro del personale assunto in tale settore in base all'articolo 67 "Progetti finalizzati" della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 in riferimento a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, viene rinnovato fino al 30 giugno 1996, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.