IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
       Disposizioni sugli attuali rapporti a tempo determinato
                per personale con funzioni di docenza
 
   1.  In  sostituzione  dell'applicazione dell'articolo 4- bis della
legge 19 luglio 1993, n. 236, in connessione alla revisione del ruolo
della formazione professionale, il rapporto di lavoro  del  personale
assunto   in   tale   settore   in  base  all'articolo  67  "Progetti
finalizzati"  della  legge  regionale  10  giugno  1991,  n.  12   in
riferimento a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 29 dicembre
1988,  n.  554,  viene  rinnovato fino al 30 giugno 1996, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge.