IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
        Proroga di termini in materia di contributi ai comuni
              per la redazione di strumenti urbanistici
 
   1.  I  termini  di  cui  al  comma 1 dell'articolo 24, della legge
regionale 27 gennaio 1993, n. 8 e di cui al comma 1  dell'articolo  8
della  legge  regionale  28  gennaio  1992, n. 12, sono fissati al 30
giugno 1995.
   2. Entro il termine di cui al comma  1  i  comuni  assegnatari  di
contributi  ai  sensi  delle leggi regionali 5 settembre 1984, n. 48,
articolo 12; 2 aprile 1985, n. 30, articolo 15; 28 gennaio  1986,  n.
5,  articoli  6  e 7; 24 febbraio 1987, n. 6, articolo 5; 6 settembre
1988, n. 43, devono trasmettere, per la  approvazione,  lo  strumento
urbanistico  per  cui  e'  stato concesso il finanziamento, a pena di
decadenza del contributo stesso con  obbligo  di  restituzione  della
parte erogata.
   3.  Nel  caso di contributi concessi per la redazione di strumenti
urbanistici attuativi va trasmesso lo strumento approvato.