IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Proroga di termini in materia di contributi ai comuni per la redazione di strumenti urbanistici 1. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 24, della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 e di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12, sono fissati al 30 giugno 1995. 2. Entro il termine di cui al comma 1 i comuni assegnatari di contributi ai sensi delle leggi regionali 5 settembre 1984, n. 48, articolo 12; 2 aprile 1985, n. 30, articolo 15; 28 gennaio 1986, n. 5, articoli 6 e 7; 24 febbraio 1987, n. 6, articolo 5; 6 settembre 1988, n. 43, devono trasmettere, per la approvazione, lo strumento urbanistico per cui e' stato concesso il finanziamento, a pena di decadenza del contributo stesso con obbligo di restituzione della parte erogata. 3. Nel caso di contributi concessi per la redazione di strumenti urbanistici attuativi va trasmesso lo strumento approvato.