IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                  Finalita' ed oggetto della legge
 
   1.  La Regione del Veneto assicura ai cittadini i migliori livelli
uniformi di assistenza sanitaria in ambito territoriale regionale  in
rapporto alle risorse a disposizione.
   2.  Per  le  finalita'  di  cui  al comma 1 la Regione riordina il
servizio sanitario regionale ai  sensi  del  decreto  legislativo  30
dicembre  1992, n. 502, cosi' come modificato dal decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517, d'ora in poi denominato decreto  legislativo
di riordino. In particolare:
     a)  definisce  il  quadro  istituzionale  del Servizio sanitario
regionale;
     b) individua, ai sensi  dell'articolo  3  comma  1  del  decreto
legislativo   di   riordino,   le   Unita'   locali  socio-sanitarie,
definendone gli ambiti territoriali;
     c) individua gli ospedali da costituire in Azienda ospedaliera;
     d)  disciplina  le  principali  modalita'  organizzative  e   di
funzionamento  delle  Unita'  locali  socio-sanitarie e delle Aziende
ospedaliere.