IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' ed oggetto della legge 1. La Regione del Veneto assicura ai cittadini i migliori livelli uniformi di assistenza sanitaria in ambito territoriale regionale in rapporto alle risorse a disposizione. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 la Regione riordina il servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, d'ora in poi denominato decreto legislativo di riordino. In particolare: a) definisce il quadro istituzionale del Servizio sanitario regionale; b) individua, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto legislativo di riordino, le Unita' locali socio-sanitarie, definendone gli ambiti territoriali; c) individua gli ospedali da costituire in Azienda ospedaliera; d) disciplina le principali modalita' organizzative e di funzionamento delle Unita' locali socio-sanitarie e delle Aziende ospedaliere.