(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 43
                        del 5 settembre 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Le  indennita'  di  funzione  dei dirigenti regionali previste
dall'articolo 38 della legge regionale 4 luglio 1991, n. 12 hanno  le
seguenti caratteristiche:
     a)  le  indennita'  di cui ai commi 2, 3 e 4 del citato articolo
38, fatta eccezione per quelle di cui alle successive  lettere  b)  e
c),  costituiscono  emolumenti  fissi  e  continuativi  dovuti in via
ordinaria come remunerazione dell'attivita' dirigenziale;  la  revoca
delle  indennita',  conseguente  alla  rimozione delle corrispondenti
funzioni, e' consentita nei soli casi previsti dalla legge;
     b)  l'indennita' di cui al comma 2 del citato articolo 38 per la
dirigenza di gruppo di lavoro costituisce emolumento non continuativo
da corrispondere limitatamente alla durata dell'incarico;
     c) l'indennita' di cui al comma 4 del citato articolo 38 per  la
dirigenza  di area generale di coordinamento costituisce emolumento a
termine,  da   corrispondere   per   la   durata   dell'incarico   di
coordinatore.