(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 43 del 5 settembre 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Le indennita' di funzione dei dirigenti regionali previste dall'articolo 38 della legge regionale 4 luglio 1991, n. 12 hanno le seguenti caratteristiche: a) le indennita' di cui ai commi 2, 3 e 4 del citato articolo 38, fatta eccezione per quelle di cui alle successive lettere b) e c), costituiscono emolumenti fissi e continuativi dovuti in via ordinaria come remunerazione dell'attivita' dirigenziale; la revoca delle indennita', conseguente alla rimozione delle corrispondenti funzioni, e' consentita nei soli casi previsti dalla legge; b) l'indennita' di cui al comma 2 del citato articolo 38 per la dirigenza di gruppo di lavoro costituisce emolumento non continuativo da corrispondere limitatamente alla durata dell'incarico; c) l'indennita' di cui al comma 4 del citato articolo 38 per la dirigenza di area generale di coordinamento costituisce emolumento a termine, da corrispondere per la durata dell'incarico di coordinatore.