(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 21
                       del 14 settembre 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                 IL VISTO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
                          SI HA PER APPOSTO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
            Sospensione dell'efficacia di norme regionali
 
   1.  Al  fine  di  rendere  meglio  operante  la nuova normativa in
materia di attivita' venatoria a seguito della sua ritardata  entrata
in  vigore,  l'efficacia  della  legge regionale 1 luglio 1994, n. 29
(norme regionali per la protezione della fauna  omeoterma  e  per  il
prelievo   venatorio)  e'  sospesa  fino  alla  chiusura  dell'annata
venatoria 1994/95.
   2. In deroga a quanto previsto al comma 1, restano in  vigore  gli
articoli  47  (esclusa  lettera c), primo comma), 48 e 49 della legge
regionale n. 29/1994.
   3. Per l'annata venatoria 1994/95 si applicano le disposizioni  di
cui agli articoli seguenti nonche' le norme in precedenza vigenti, in
quanto compatibili con la legge 11 febbraio 1992, n. 157.