(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 21 del 14 settembre 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL VISTO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO SI HA PER APPOSTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Sospensione dell'efficacia di norme regionali 1. Al fine di rendere meglio operante la nuova normativa in materia di attivita' venatoria a seguito della sua ritardata entrata in vigore, l'efficacia della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e' sospesa fino alla chiusura dell'annata venatoria 1994/95. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, restano in vigore gli articoli 47 (esclusa lettera c), primo comma), 48 e 49 della legge regionale n. 29/1994. 3. Per l'annata venatoria 1994/95 si applicano le disposizioni di cui agli articoli seguenti nonche' le norme in precedenza vigenti, in quanto compatibili con la legge 11 febbraio 1992, n. 157.