IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                    Sostituzione dell'articolo 3
              della legge regionale 24 marzo 1983, n. 9
 
   1.  L'articolo 3 della legge regionale n. 9/1983 e' sostituito dal
seguente:
   "Il Comitato  Tecnico  Urbanistico  e'  presieduto  dall'Asscssore
incaricato dell'Urbanistica e ne fanno parte:
     a)  il  direttore  del dipartimento urbanistica e pianificazione
territoriale, di cui all'articolo 9 della legge regionale  20  giugno
1994, n. 26, con mansioni di Vice Presidente;
     b)   i  dirigenti  dei  Servizi  Strumenti  Urbanistici,  Affari
giuridici  e  vigilanza  in   materia   urbanistica,   Pianificazione
territoriale e Beni ambientali e naturali;
     c)  i  dirigenti  dei  Servizi  Programmazione  e Partecipazioni
Regionali,  Programmi  Edilizia  Residenziale,  Difesa   del   Suolo,
Trasporti  Porti  e Infrastrutture, Attivita' Produttive, Programmi e
Piani di Sviluppo Agricolo,  Attivita'  della  Distribuzione,  Tutela
dell'Ambiente, Organizzazione Turistica e Strutture Ricettive;
     d)il  Soprintendente  ai Beni Ambientali ed Architettonici della
Liguria o suo delegato;
     e) sei esperti in  materie  attinenti  la  pianificazione  e  la
gestione  del  territorio  diversificati per qualifica professionale,
dei quali uno scelto fra una terna di esperti nelle materie  suddette
designati dal Rettore dell'Universita';
     f) due esperti in diritto amministrativo.
   I  membri  di  cui  alle  lettere e) ed f) del comma 1 non possono
essere amministratori o dipendenti della Regione  o  di  enti  locali
liguri e possono essere confermati nell'incarico una sola volta.
   Tra  i  componenti  di  cui  alla  lettera b) viene scelto un Vice
Presidente supplente del Comitato.
   In caso di assenza od  impedimento,  i  componenti  indicati  alle
lettere  b)  e  c)  sono  sostituiti  dal dipendente di qualifica non
inferiore all'ottava, appartenente al rispettivo  Servizio,  che  sia
stato  da  loro delegato, fermo restando che la sostituzione non puo'
attenere alle funzioni di Vice Presidente del Comitato".