IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 24 marzo 1983, n. 9 1. L'articolo 3 della legge regionale n. 9/1983 e' sostituito dal seguente: "Il Comitato Tecnico Urbanistico e' presieduto dall'Asscssore incaricato dell'Urbanistica e ne fanno parte: a) il direttore del dipartimento urbanistica e pianificazione territoriale, di cui all'articolo 9 della legge regionale 20 giugno 1994, n. 26, con mansioni di Vice Presidente; b) i dirigenti dei Servizi Strumenti Urbanistici, Affari giuridici e vigilanza in materia urbanistica, Pianificazione territoriale e Beni ambientali e naturali; c) i dirigenti dei Servizi Programmazione e Partecipazioni Regionali, Programmi Edilizia Residenziale, Difesa del Suolo, Trasporti Porti e Infrastrutture, Attivita' Produttive, Programmi e Piani di Sviluppo Agricolo, Attivita' della Distribuzione, Tutela dell'Ambiente, Organizzazione Turistica e Strutture Ricettive; d)il Soprintendente ai Beni Ambientali ed Architettonici della Liguria o suo delegato; e) sei esperti in materie attinenti la pianificazione e la gestione del territorio diversificati per qualifica professionale, dei quali uno scelto fra una terna di esperti nelle materie suddette designati dal Rettore dell'Universita'; f) due esperti in diritto amministrativo. I membri di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 non possono essere amministratori o dipendenti della Regione o di enti locali liguri e possono essere confermati nell'incarico una sola volta. Tra i componenti di cui alla lettera b) viene scelto un Vice Presidente supplente del Comitato. In caso di assenza od impedimento, i componenti indicati alle lettere b) e c) sono sostituiti dal dipendente di qualifica non inferiore all'ottava, appartenente al rispettivo Servizio, che sia stato da loro delegato, fermo restando che la sostituzione non puo' attenere alle funzioni di Vice Presidente del Comitato".