IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Rilascio delle autorizzazioni di massima nei confronti degli strumenti urbanistici attuativi non ricadenti in ambiti di interesse regionale 1. Nei confronti degli strumenti urbanistici attuativi non ricadenti in ambiti di interesse regionale come individuati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, le funzioni di rilascio dell'autorizzazione di massima prevista dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 8 luglio 1987, n. 24 sono delegate alle Prov- ince che vi provvedono in sede di controllo di tali strumenti. 2. Agli effetti di cui al comma 1: a) il parere di cui all'articolo 5, comma 4, della legge regionale n. 24/1987 e' reso dal Comitato Tecnico Urbanistico provinciale in composizione integrata dal Soprintendente ai Beni Ambientali ed Architettonici della Liguria o suo delegato; b) il termine di quarantacinque giorni prescritto dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale n. 24/1987 e' elevato a novanta giorni, decorso infruttuosamente il quale l'autorizzazione si ha per rilasciata e lo strumento urbanistico attuativo puo' essere attuato; c) ove l'autorizzazione di massima venga rilasciata con la prescrizione di determinate modifiche allo strumento urbanistico attuativo, il Comune deve apportarle ai sensi e per gli effetti dei commi 6 e 7 dell'articolo 4 della legge regionale n. 24/1987, ancorche' non siano state formulate osservazioni a norma del comma 5 dello stesso articolo; d) il diniego dell'autorizzazione di massima comporta la decadenza dello strumento urbanistico attuativo. 3. Qualora contestualmente agli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 venga adottata una variante allo strumento urbanistico generale a norma dell'articolo 9 della legge regionale n. 24/1987, il rilascio dell'autorizzazione di massima nei confronti di essi resta di competenza della Regione la quale vi provvede all'atto dell'approvazione della variante stessa. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti delle istanze di autorizzazione di massima gia' presentate alla Regione o sulle quali la Regione si sia gia' pronunciata in via interlocutoria prima della entrata in vigore della presente legge.