IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
Rilascio  delle  autorizzazioni  di  massima  nei   confronti   degli
   strumenti   urbanistici  attuativi  non  ricadenti  in  ambiti  di
   interesse regionale
 
   1.  Nei  confronti  degli  strumenti  urbanistici  attuativi   non
ricadenti  in ambiti di interesse regionale come individuati ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 24 della legge 28 febbraio  1985,  n.
47    e   successive   modificazioni,   le   funzioni   di   rilascio
dell'autorizzazione di massima prevista  dall'articolo  7,  comma  1,
della  legge  regionale 8 luglio 1987, n. 24 sono delegate alle Prov-
ince che vi provvedono in sede di controllo di tali strumenti.
   2. Agli effetti di cui al comma 1:
     a) il parere  di  cui  all'articolo  5,  comma  4,  della  legge
regionale  n.  24/1987  e'  reso  dal  Comitato  Tecnico  Urbanistico
provinciale in composizione  integrata  dal  Soprintendente  ai  Beni
Ambientali ed Architettonici della Liguria o suo delegato;
     b)  il termine di quarantacinque giorni prescritto dall'articolo
4, comma 5, della legge regionale n. 24/1987  e'  elevato  a  novanta
giorni,  decorso infruttuosamente il quale l'autorizzazione si ha per
rilasciata e lo strumento urbanistico attuativo puo' essere attuato;
     c)  ove  l'autorizzazione  di  massima  venga  rilasciata con la
prescrizione di  determinate  modifiche  allo  strumento  urbanistico
attuativo,  il  Comune deve apportarle ai sensi e per gli effetti dei
commi 6 e  7  dell'articolo  4  della  legge  regionale  n.  24/1987,
ancorche'  non siano state formulate osservazioni a norma del comma 5
dello stesso articolo;
     d)  il  diniego  dell'autorizzazione  di  massima  comporta   la
decadenza dello strumento urbanistico attuativo.
   3. Qualora contestualmente agli strumenti urbanistici attuativi di
cui al comma 1 venga adottata una variante allo strumento urbanistico
generale a norma dell'articolo 9 della legge regionale n. 24/1987, il
rilascio  dell'autorizzazione  di massima nei confronti di essi resta
di  competenza  della  Regione  la   quale   vi   provvede   all'atto
dell'approvazione della variante stessa.
   4.  Le  disposizioni  di cui al presente articolo non si applicano
nei  confronti  delle  istanze  di  autorizzazione  di  massima  gia'
presentate  alla  Regione  o  sulle  quali  la  Regione  si  sia gia'
pronunciata in via interlocutoria prima della entrata in vigore della
presente legge.