(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 47
                       del 30 settembre 1994)
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            HA APPROVATO
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
 
   1.  L'Assessore  regionale  per i lavori pubblici e' autorizzato a
corrispondere ai proprietari di immobili ricadenti nelle zone colpite
da eventi franosi verificatisi nel primo  quadrimestre  del  1994  un
indennizzo pari al valore venale dell'immobile distrutto o dichiarato
inagibile entro la data di entrata in vigore della presente legge.
   2. I comuni interessati alle provvidenze di cui al presente titolo
sono  individuati,  entro  trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, con decreto dell'Assessore  regionale  per  i  lavori
pubblici,  sulla base di accertamenti compiuti dagli uffici del Genio
civile competente per territorio.
   3. Le provvidenze di cui al presente titolo  non  sono  cumulabili
con  eventuali  altre  disposte  da  leggi  statali  per  le medesime
finalita'.
   4. Sono esclusi  dai  benefici  di  cui  al  presente  titolo  gli
immobili  non commerciabili ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n.
47, e successive modifiche ed integrazioni.