(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 47 del 30 settembre 1994) L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Ambito di applicazione 1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici e' autorizzato a corrispondere ai proprietari di immobili ricadenti nelle zone colpite da eventi franosi verificatisi nel primo quadrimestre del 1994 un indennizzo pari al valore venale dell'immobile distrutto o dichiarato inagibile entro la data di entrata in vigore della presente legge. 2. I comuni interessati alle provvidenze di cui al presente titolo sono individuati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sulla base di accertamenti compiuti dagli uffici del Genio civile competente per territorio. 3. Le provvidenze di cui al presente titolo non sono cumulabili con eventuali altre disposte da leggi statali per le medesime finalita'. 4. Sono esclusi dai benefici di cui al presente titolo gli immobili non commerciabili ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni.