L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            HA APPROVATO
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. L'articolo 54 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, e'
sostituito dal seguente:
   "1.  L'Assessore  regionale  per  la  cooperazione,  il commercio,
l'artigianato e la pesca e' autorizzato  a  concedere  al  comune  di
Lampedusa  un  contributo  in conto capitale fino all'importo di lire
6.000 milioni per l'acquisto dello  stabilimento  'Nino  Castiglione'
sito nel territorio di Lampedusa.
   2.  Il  contributo  e' erogato tramite l'lstituto regionale per il
credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) sulla base  del  valore  dello
stabilimento   stimato  dallo  stesso  istituto  ed  al  netto  degli
eventuali contributi a fondo perduto  erogati  per  la  realizzazione
dello stesso da enti pubblici.
   3.  Il  comune  di Lampedusa e' autorizzato a dare in locazione lo
stabilimento alla  Cooperativa  'Mare  di  Lampedusa',  con  sede  in
Lampedusa.
   4.  L'IRCAC  e'  autorizzato a concedere alla Cooperativa 'Mare di
Lampedusa', con sede in Lampedusa, mutui a tasso  agevolato  con  due
anni  di preammortamento, a carico dei propri fondi di rotazione, per
il credito di avviamento e/o  di  esercizio,  assistiti  soltanto  da
privilegio  e/o  ipoteca  sugli impianti ed ogni loro pertinenza, sui
macchinari  e  su   quant'altro   destinato   al   funzionamento   ed
all'esercizio dello stabilimento".