IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Alla legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24,  recante  "Norme
per  la  protezione  della  fauna  selvatica  e per l'esercizio della
caccia" - da ultimo modificata con la legge provinciale  3  settembre
1993,  n.  23  - sono apportate le modificazioni di cui ai successivi
articoli da 2 a 27 della presente legge, ai fini dell'adeguamento  ai
principi e alle norme stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157,
recante  "Norme  per  la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per  il  prelievo  venatorio"  e  dall'articolo  1  del  decreto  del
Presidente della Repubbliea 22 maggio 1974, n. 279, recante "Norme di
attuazione  dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige
in  materia  di  minime  proprieta'  colturali,   caccia   e   pesca,
agricoltura  e  foreste", come modificato dall'articolo 5 del decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 267.