IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Alla legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia" - da ultimo modificata con la legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 - sono apportate le modificazioni di cui ai successivi articoli da 2 a 27 della presente legge, ai fini dell'adeguamento ai principi e alle norme stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubbliea 22 maggio 1974, n. 279, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprieta' colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste", come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.