IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Delega delle funzioni
 
   1. La Regione delega  alle  province  l'esercizio  delle  funzioni
amministrative   di   competenza  regionale  per  il  rilascio  delle
autorizzazioni alla circolazione previste dall'articolo 10, comma  6,
del   decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285  e  successive
modificazioni di seguito denominato Codice della strada.
   2. Le autorizzazioni  di  cui  al  comma  1  sono  rilasciate  per
l'intera  rete  viaria del territorio regionale, con esclusione delle
strade statali e militari e delle autostrade, per la circolazione  di
veicoli  eccezionali  e  di trasporti in condizioni di eccezionalita'
cosi' come definiti dagli articoli 10, 104 e  114  del  Codice  della
strada.
   3.  In  caso  di  accertato inadempimento la Giunta regionale puo'
sostituirsi,  previa  diffida,  alle  province  nell'esercizio  delle
funzioni  delegate  ovvero promuovere l'adozione del provvedimento di
revoca della delega.