IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Delega delle funzioni 1. La Regione delega alle province l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione previste dall'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni di seguito denominato Codice della strada. 2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate per l'intera rete viaria del territorio regionale, con esclusione delle strade statali e militari e delle autostrade, per la circolazione di veicoli eccezionali e di trasporti in condizioni di eccezionalita' cosi' come definiti dagli articoli 10, 104 e 114 del Codice della strada. 3. In caso di accertato inadempimento la Giunta regionale puo' sostituirsi, previa diffida, alle province nell'esercizio delle funzioni delegate ovvero promuovere l'adozione del provvedimento di revoca della delega.