IL CONSIGLIO HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Attivita' ricettiva 1. Agli effetti della presente legge si definisce attivita' ricettiva quella diretta alla produzione ed all'offerta al pubblico di ospitalita' intesa come prestazione di alloggio e di servizi connessi. 2. Le aziende organizzate per l'esercizio dell'attivita' ricettiva si distinguono in aziende ricettive alberghiere ed aziende ricettive all'aria aperta e vengono classificate in base ai requisiti fissati con apposito decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale deliberazione determina altresi' i segni distintivi corrispondenti ai diversi tipi e livelli di classificazione.