IL CONSIGLIO HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Attivita' ricettiva
 
   1.  Agli  effetti  della  presente  legge  si  definisce attivita'
ricettiva quella diretta alla produzione ed all'offerta  al  pubblico
di  ospitalita'  intesa  come  prestazione  di  alloggio e di servizi
connessi.
   2. Le aziende organizzate per l'esercizio dell'attivita' ricettiva
si distinguono in aziende ricettive alberghiere ed aziende  ricettive
all'aria  aperta  e vengono classificate in base ai requisiti fissati
con apposito decreto del presidente della  giunta  regionale,  previa
deliberazione  della giunta medesima, entro novanta giorni dalla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.  Tale  deliberazione
determina  altresi' i segni distintivi corrispondenti ai diversi tipi
e livelli di classificazione.