(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 27 del 19 luglio 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 5, 3 comma, della legge regionale 2 agosto 1993, n. 34 e' sostituito dal seguente: L'eventuale avanzo di gestione degli esercizi pregressi risultante dal conto consuntivo finale di liquidazione, dopo il pagamento delle passivita' esistenti, viene riacquisito alla disponibilita' della Regione e trasferito, mediante deliberazioni della giunta regionale, alle province ove se ne ravvisi la necessita'".