(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 27
                         del 19 luglio 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                         IL VICE PRESIDENTE
                       DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art.  5,  3 comma, della legge regionale 2 agosto 1993, n. 34 e'
sostituito dal seguente:
   L'eventuale avanzo di gestione degli esercizi pregressi risultante
dal conto consuntivo finale di liquidazione, dopo il pagamento  delle
passivita'  esistenti,  viene  riacquisito  alla disponibilita' della
Regione e trasferito, mediante deliberazioni della giunta  regionale,
alle province ove se ne ravvisi la necessita'".