IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Alla  legge  regionale  8  gennaio  1982,  n.  3 sono apportate le
seguenti modifiche ed integrazioni:
    il punto b)  dell'art.  3  e'  cosi'  riformulato:  "acquisto  di
macchine  e  attrezzature  per l'esercizio delle attivita' apistiche,
compresi  gli  automezzi  qualora  la  dimensione  dell'attivita'  ne
giustifichi la presenza in azienda";
    l'ultimo  comma  dell'art.  3  e'  soppresso ed e' sostituito dal
seguente: "per  le  restanti  iniziative,  puo'  essere  concesso  il
contributo in conto capitale sino al 100% della spesa ammessa";
    il  primo  comma  dell'art.  4  e' soppresso ed e' sostituito dal
seguente: "Il  programma  annuale  di  intervento  predisposto  dalla
commissione  Apistica  regionale  e' approvato dalla giunta regionale
d'intesa con la commissione consiliare agricoltura".