IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Alla legge regionale 8 gennaio 1982, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: il punto b) dell'art. 3 e' cosi' riformulato: "acquisto di macchine e attrezzature per l'esercizio delle attivita' apistiche, compresi gli automezzi qualora la dimensione dell'attivita' ne giustifichi la presenza in azienda"; l'ultimo comma dell'art. 3 e' soppresso ed e' sostituito dal seguente: "per le restanti iniziative, puo' essere concesso il contributo in conto capitale sino al 100% della spesa ammessa"; il primo comma dell'art. 4 e' soppresso ed e' sostituito dal seguente: "Il programma annuale di intervento predisposto dalla commissione Apistica regionale e' approvato dalla giunta regionale d'intesa con la commissione consiliare agricoltura".