IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La regione Abruzzo, in attuazione dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dell'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e della legge 19 luglio 1993, n. 237 disciplina l'assetto dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale operanti in Abruzzo, costituiti ai sensi dell'art. 50 e seguenti del testo unico delle leggi sugli interventi del Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e successive modifiche. I predetti enti assumono la denominazione di "consorzi per lo sviluppo lndustriale". Ad essi partecipano la Regione, i comuni, le province, le comunita' Montane, le Camere di commercio, industria, artigianato ed Agricoltura, gli enti Economici pubblici e/o privati, gli istituti di credito e le associazioni imprenditoriali che operano nel territorio provinciale. I consorzi costituiti hanno sede in Avezzano, Casoli (Sangro), L'Aquila, S. Giovanni Teatino (Val Pescara), Sulmona, Teramo e Vasto. I consorzi di cui ai commi precedenti hanno durata indefinita. Nel pieno rispetto delle autonomie locali e' stabilito, quale linea di indirizzo programmatico, che i comuni d'Abruzzo possano aderire ai predetti consorzi di sviluppo industriale secondo la ripartizione di cui all'Allegato A alla presente legge. Ai sensi dell'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, i consorzi per lo sviluppo industriale sono enti pubblici economici ai quali, ai sensi dell'art. 2, comma 12 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237, si applica la normativa generale in materia di Societa' per azione. Essi sono regolati da uno statuto che e' predisposto secondo le norme della presente legge.