IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Forme di credito 1. La Regione, in materia di credito agrario agevolato in favore dell'agricoltura, interviene nei limiti delle norme CEE nelle seguenti forme: a) prestiti annuali di esercizio per le necessita' di conduzione di aziende agrarie singole e associate, cooperative agricole e loro consorzi; b) prestiti annuali per la erogazione di acconti ai soci sul valore dei prodotti conferiti; c) prestiti per l'acquisto di bestiame.