IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
              IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          Forme di credito
 
   1. La Regione, in materia di credito agrario agevolato  in  favore
dell'agricoltura,   interviene  nei  limiti  delle  norme  CEE  nelle
seguenti forme:
     a) prestiti annuali di esercizio per le necessita' di conduzione
di aziende agrarie singole e associate, cooperative agricole  e  loro
consorzi;
     b)  prestiti  annuali  per  la erogazione di acconti ai soci sul
valore dei prodotti conferiti;
     c) prestiti per l'acquisto di bestiame.