IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
              IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   All'art.  1  della  legge  regionale 28 giugno 1989, n. 49 dopo il
primo comma, e' aggiunto il seguente:
   "Per l'attuazione dei programmi di cui  alle  annualita'  1990-91,
per  le quali sussistono provvidenze ai sensi della legge regionale 4
giugno 1991, n. 21, da assegnarsi ai programmi predisposti dai comuni
nei termini di cui agli artt. 3 e 5 della legge regionale n. 49/1989,
si  procede  in  via  esclusiva  nei  riguardi  di  quelli  afferenti
l'attuazione  di piani particolareggiati di cui agli artt. 18 e segg.
della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 e successive modifiche ed
integrazioni, con priorita' per  quelli  relativi  a  centri  storici
ricompresi  nei  parchi nazionali e regionali, ai sensi della legge 6
dicembre 1991, n. 394".