IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. All'art. 1 della legge regionale 28 giugno 1989, n. 49 dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente: "Per l'attuazione dei programmi di cui alle annualita' 1990-91, per le quali sussistono provvidenze ai sensi della legge regionale 4 giugno 1991, n. 21, da assegnarsi ai programmi predisposti dai comuni nei termini di cui agli artt. 3 e 5 della legge regionale n. 49/1989, si procede in via esclusiva nei riguardi di quelli afferenti l'attuazione di piani particolareggiati di cui agli artt. 18 e segg. della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, con priorita' per quelli relativi a centri storici ricompresi nei parchi nazionali e regionali, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394".