IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  Regione,  nell'esercizio  di funzioni ad essa trasferite o
delegate dalla legislazione statale, sostiene,  utilizzando  i  fondi
della   legge   n.   64/1986,   interventi   per  lo  sviluppo  e  la
valorizzazione di musei, nonche' di raccolte di interesse  artistico,
storico,  scientifico,  tecnico,  archeologico, paleontologico, etno-
antropologico, naturalistico e d'arte contemporanea di enti locali  o
di   interesse   locale,  aventi  sede  ed  operanti  nel  territorio
regionale.