IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, nell'esercizio di funzioni ad essa trasferite o delegate dalla legislazione statale, sostiene, utilizzando i fondi della legge n. 64/1986, interventi per lo sviluppo e la valorizzazione di musei, nonche' di raccolte di interesse artistico, storico, scientifico, tecnico, archeologico, paleontologico, etno- antropologico, naturalistico e d'arte contemporanea di enti locali o di interesse locale, aventi sede ed operanti nel territorio regionale.