IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
 
   1.  La  presente  legge  disciplina  le  competenze  in materia di
protezione delle bellezze naturali delegate  alla  regione  ai  sensi
dell'art.  82  del  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.