IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
           Finalita' ed ambito di applicazione della legge
 
   1.  In  attesa  della  revisione  complessiva  della  normativa in
materia di cave e per consentire di procedere in tempi certi e rapidi
all'avvio dei  lavori  per  le  opere  pubbliche  gia'  finanziate  e
cantierabili, oggetto dell'accordo di programma Stato Regione, del 24
novembre  1993,  per  la ripresa e l'accelerazione degli investimenti
nella regione Toscana, la  presente  legge  detta  norme  speciali  e
transitorie,   in   deroga  alla  legge  regionale  n.  36/1980,  per
l'individuazione di nuovi siti di cava  di  prestito  necessari  alla
realizzazione di tali opere pubbliche.
   2.  Per  l'individuazione  di  nuovi siti di cava, funzionali alla
realizzazione delle opere pubbliche di cui al primo comma,  eccedenti
i  limiti  quantitativi  delle  cave di prestito, cosi' come definite
dalla presente legge, si applica la legge regionale 17 dicembre 1992,
n. 55.