IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione della legge 1. In attesa della revisione complessiva della normativa in materia di cave e per consentire di procedere in tempi certi e rapidi all'avvio dei lavori per le opere pubbliche gia' finanziate e cantierabili, oggetto dell'accordo di programma Stato Regione, del 24 novembre 1993, per la ripresa e l'accelerazione degli investimenti nella regione Toscana, la presente legge detta norme speciali e transitorie, in deroga alla legge regionale n. 36/1980, per l'individuazione di nuovi siti di cava di prestito necessari alla realizzazione di tali opere pubbliche. 2. Per l'individuazione di nuovi siti di cava, funzionali alla realizzazione delle opere pubbliche di cui al primo comma, eccedenti i limiti quantitativi delle cave di prestito, cosi' come definite dalla presente legge, si applica la legge regionale 17 dicembre 1992, n. 55.