IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
         SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale: dando atto che la stessa entrera' in
   vigore  nel  termine  previsto  dall'art.  43,  primo  comma dello
   statuto, atteso che il governo della Repubblica non ha espresso il
   consenso alla dichiarazione d'urgenza ed alla conseguente  entrata
   in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione.
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  regione  Lombardia, ispirandosi ai princi'pi fissati dagli
articoli 3 e 4 del proprio Statuto ed in attuazione dei suoi  compiti
istituzionali,  riconosce la particolare e rilevante funzione sociale
delle societa' di mutuo soccorso  (SMS)  costituite,  senza  fini  di
lucro,  ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 nonche' i valori
storici e culturali che esse rappresentano nella societa' lombarda.
   2. A tal fine la  regione  valorizza  la  funzione  di  promozione
sociale,  di  servizio  e  di  innovazione  perseguita dalle societa'
stesse  che  hanno  finalita'  sociali,  culturali,  ricreative,   di
salvaguardia  del  patrimonio  storico,  culturale,  artistico  e  di
sviluppo della cultura della solidarieta' tra i lavoratori, favorisce
la diffusione della conoscenza e l'illustrazione della storia e delle
attivita' delle societa', con particolare  riferimento  a  quelle  in
attivita' da almeno cinquant'anni e dispone interventi finanziari per
il  recupero  e  l'utilizzo  sociale degli immobili e degli arredi di
proprieta' dei suddetti  sodalizi  e  per  le  iniziative  tese  allo
sviluppo della cultura mutualistica.