IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: dando atto che la stessa entrera' in vigore nel termine previsto dall'art. 43, primo comma dello statuto, atteso che il governo della Repubblica non ha espresso il consenso alla dichiarazione d'urgenza ed alla conseguente entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione. Art. 1. F i n a l i t a' 1. La regione Lombardia, ispirandosi ai princi'pi fissati dagli articoli 3 e 4 del proprio Statuto ed in attuazione dei suoi compiti istituzionali, riconosce la particolare e rilevante funzione sociale delle societa' di mutuo soccorso (SMS) costituite, senza fini di lucro, ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 nonche' i valori storici e culturali che esse rappresentano nella societa' lombarda. 2. A tal fine la regione valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle societa' stesse che hanno finalita' sociali, culturali, ricreative, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e di sviluppo della cultura della solidarieta' tra i lavoratori, favorisce la diffusione della conoscenza e l'illustrazione della storia e delle attivita' delle societa', con particolare riferimento a quelle in attivita' da almeno cinquant'anni e dispone interventi finanziari per il recupero e l'utilizzo sociale degli immobili e degli arredi di proprieta' dei suddetti sodalizi e per le iniziative tese allo sviluppo della cultura mutualistica.