IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
         SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La presente legge disciplina la professione di guida alpina in
attuazione della legge 2 gennaio 1989, n. 6 concernente  "Ordinamento
della  professione  di  guida alpina" e dell'art. n. 23 della legge 8
marzo 1991, n. 81 concernente "Legge-quadro  per  la  professione  di
maestro  di  sci  e  ulteriori disposizioni in materia di ordinamento
della professione di guida alpina".