IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge disciplina la professione di guida alpina in attuazione della legge 2 gennaio 1989, n. 6 concernente "Ordinamento della professione di guida alpina" e dell'art. n. 23 della legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente "Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina".