IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Differimento dei termini 1. Il termine del 30 novembre 1993 previsto dal primo comma dell'art. 5 della legge regionale 2 aprile 1990, n. 23, cosi' come prorogato al 31 maggio 1994 dalla legge regionale 27 dicembre 1993, n. 48, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1994 per i programmi integrati di recupero la cui istruttoria risulti gia' avviata alla data del 30 novembre 1993 in base ad atti formali od elementi certificativi riscontrabili a cura del segretario comunale e per i quali sia gia' stata assunta dal consiglio comunale la prima delibera di adozione, di cui ai commi primo e secondo dell'art. 4 della legge regionale 23/90, entro la data del 31 maggio 1994.