IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                      Differimento dei termini
 
   1.  Il  termine  del  30  novembre  1993  previsto dal primo comma
dell'art. 5 della legge regionale 2 aprile 1990, n.  23,  cosi'  come
prorogato  al  31 maggio 1994 dalla legge regionale 27 dicembre 1993,
n. 48, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1994 per i programmi
integrati di recupero la cui istruttoria risulti  gia'  avviata  alla
data  del  30  novembre  1993  in  base  ad  atti formali od elementi
certificativi riscontrabili a cura del segretario comunale  e  per  i
quali sia gia' stata assunta dal consiglio comunale la prima delibera
di  adozione, di cui ai commi primo e secondo dell'art. 4 della legge
regionale 23/90, entro la data del 31 maggio 1994.