IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   1. Il testo del quinto comma dell'art. 10 della legge regionale n.
81/1994 e' sostituito dal seguente:
   "A  ciascuno  degli  uffici  suddetti  e'  preposto un dirigente o
funzionario regionale o comunque pubblico. L'incarico  e'  deliberato
dall'Ufficio  di presidenza del Consiglio o dalla Giunta, nell'ambito
delle  rispettive  attribuzioni,  su  proposta  nominativa  da  parte
dell'amministratore interessato. Con le stesse modalita' sono inoltre
assegnati gli altri dipendenti di cui al comma precedente".
   2.  Il  sesto comma dell'art. 10 della predetta legge regionale e'
abrogato.
   3. Il testo dell'ultimo comma dell'art. 30 della  legge  regionale
medesima e' sostituito dal seguente:
   "Le  variazioni  degli  organici  complessivi di cui ai precedenti
commi, da definire in base  al  disposto  dell'art.  30  del  decreto
legislativo  entro  il  28  febbraio  1995,  sono approvate con legge
regionale, se a tali variazioni corrisponde un aumento di spesa; sono
approvate con deliberazione  del  Consiglio  regionale,  negli  altri
casi".
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, 7 novembre 1994
 
                                CHITI
 
   La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 25
ottobre  1994  ed  e' stata vistata dal Commissario del Governo il 29
ottobre 1994.