IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. Il testo del quinto comma dell'art. 10 della legge regionale n. 81/1994 e' sostituito dal seguente: "A ciascuno degli uffici suddetti e' preposto un dirigente o funzionario regionale o comunque pubblico. L'incarico e' deliberato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio o dalla Giunta, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, su proposta nominativa da parte dell'amministratore interessato. Con le stesse modalita' sono inoltre assegnati gli altri dipendenti di cui al comma precedente". 2. Il sesto comma dell'art. 10 della predetta legge regionale e' abrogato. 3. Il testo dell'ultimo comma dell'art. 30 della legge regionale medesima e' sostituito dal seguente: "Le variazioni degli organici complessivi di cui ai precedenti commi, da definire in base al disposto dell'art. 30 del decreto legislativo entro il 28 febbraio 1995, sono approvate con legge regionale, se a tali variazioni corrisponde un aumento di spesa; sono approvate con deliberazione del Consiglio regionale, negli altri casi". La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, 7 novembre 1994 CHITI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 25 ottobre 1994 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 29 ottobre 1994.