IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   1.  Il  termine  del  30 novembre, di cui all'art. 3, primo comma,
della legge regionale 9 settembre 1991, n. 46, e'  anticipato  al  15
novembre.
   2.  I  termini del 30 dicembre e del 15 gennaio di cui all'art. 4,
secondo comma, sono anticipati rispettivamente al 15 novembre e al 30
novembre.
   3. I termini del 15 dicembre, di cui all'art. 3, secondo  e  terzo
comma, sono anticipati al 30 novembre.
   4.  I  termini  del  15  gennaio, di cui all'art. 4, primo e terzo
comma, sono anticipati entrambi al 30 novembre.
   5. I termini del 30 gennaio e del 28 febbraio, di cui all'art.  5,
sono entrambi anticipati al 15 gennaio.
   6.  I  termini  del  15 aprile e del 15 maggio, di cui all'art. 6,
sono entrambi anticipati al 15 febbraio.
   7. Il termine del 31 marzo, di cui all'art. 7, e' anticipato al 15
gennaio.  Entro  tale  data  i  legali  rappresentanti   degli   Enti
beneficiari  dei contributi regionali presentano, in sostituzione del
rendiconto consuntivo, ove non ancora  approvato,  una  dichiarazione
contenente la relazione illustrativa prevista dallo stesso art. 7.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, 7 novembre 1994
 
                                CHITI
 
   La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 27
settembre  1994 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 28
ottobre 1994.