IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'articolo 4, quinto comma della legge regionale 12 maggio 1993, n. 29 1. Al termine del quinto comma dell'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 1993, n. 29, il punto fermo e' sostituito da una virgola ed e' aggiunta la seguente espressione "sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 10 della legge regionale 13 novembre 1984 n. 65".