IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
               Modifica dell'articolo 4, quinto comma
             della legge regionale 12 maggio 1993, n. 29
 
   1.  Al  termine  del  quinto  comma  dell'articolo  4  della legge
regionale 12 maggio 1993, n. 29, il punto fermo e' sostituito da  una
virgola ed e' aggiunta la seguente espressione "sentito il parere del
Comitato  di  cui  all'articolo  10 della legge regionale 13 novembre
1984 n. 65".