IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. La presente legge disciplina la ricerca e la coltivazione delle
acque minerali e termali nel territorio della Regione Toscana.
   2.  Le  attivita'  di  cui  al comma precedente sono realizzate in
conformita' con gli indirizzi e gli obiettivi indicati dal  Programma
regionale  di  sviluppo, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 9
giugno 1992, n.  26  allo  scopo  di  tutelare  i  beni  idrominerali
regionali  e  valorizzarne  l'utilizzazione  in  senso terapeutico ed
economico.