IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge disciplina la ricerca e la coltivazione delle acque minerali e termali nel territorio della Regione Toscana. 2. Le attivita' di cui al comma precedente sono realizzate in conformita' con gli indirizzi e gli obiettivi indicati dal Programma regionale di sviluppo, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 9 giugno 1992, n. 26 allo scopo di tutelare i beni idrominerali regionali e valorizzarne l'utilizzazione in senso terapeutico ed economico.