IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   La presente legge disciplina su tutto il territorio della Regione,
la raccolta e la commercializzazione  dei  funghi  epigei  freschi  e
conservati,  nel  rispetto  dei principi fondamentali stabiliti dalla
legge 23 agosto 1993, n. 352, al fine di tutelare la conservazione  e
l'incremento   del  patrimonio  naturale  esistente  nell'ambito  del
territorio regionale.