IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Campania, in attuazione dei principi generali indicati dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 ed in armonia con la risoluzione delle Nazioni Unite 40/144 del 1985 sulla protezione dei diritti umani e delle liberta' fondamentali con la normativa CEE, con le iniziative e le leggi dello Stato, ed in particolare con la legge 30 dicembre 1986, n. 943, promuove iniziative rivolte a garantire agli immigrati provenienti da Paesi extra comunitari ed alle loro famiglie, condizioni di uguaglianza, nel godimento dei diritti civili, con i cittadini ed a rimuovere le cause economiche, culturali e sociali che ne ostacolano l'inserimento nel tessuto sociale, culturale ed economico della Regione Campania. 2. Le iniziative promosse dalla Regione sono rivolte: a) alla tutela del diritto al lavoro, allo studio, alle prestazioni sociali e sanitarie degli immigrati provenienti da Paesi extra comunitari e delle loro famiglie; b) al superamento delle difficolta' sociali, culturali ed economiche degli immigrati provenienti da Paesi extra comunitari e delle loro famiglie, anche attraverso forme di sostegno dell'associazionismo; c) al mantenimento dei legami linguistici e culturali con la terra di origine; d) allo studio ed alla ricerca sul fenomeno migratorio; e) alla promozione sociale delle donne immigrate provenienti da Paesi extra comunitari; f) alla formazione professionale favorendo altresi' idonee soluzioni abitative; g) a promuovere forme di partecipazione, solidarieta' e tutela degli immigrati provenienti da Paesi extra comunitari, agevolandone cosi rinserimento nella vita sociale e nelle attivita' produttive.